di Raffaele Lembo

Per il 2020 e il 2021 è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura non solo in caso di Superbonus (per cui si avrà questa opportunità anche nel 2022) ma anche per tutti gli interventi che danno diritto al Bonus Facciate, al Sismabonus, all’Ecobonus o al Bonus Ristrutturazioni.
Il comma 1 dell’art 121 del Decreto Rilancio, dunque, permette a chi ha sostenuto queste spese, per le quali si ha diritto alla detrazione sui redditi, di avere altre forme alternative di beneficio e cioè:

  1. un contributo come “sconto in fattura” fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto che viene anticipato dal fornitore, che poi avrà diritto di recuperarlo come credito di imposta con facoltà di cessione anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. una cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione da parte dei cessionari ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari

In base al comma 2 dell’art.121, inoltre, ricordiamo che gli interventi, i cui crediti possono essere ceduti, riguardano:

  • Il recupero del patrimonio edilizio. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • L’efficienza energetica su edifici esistenti: quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
  • Gli interventi coperti dal Sismabonus , quali l’adozione di misure antisismiche;
  • Il recupero/restauro della facciata di edifici esistenti con il bonus del 90% (in 10 anni) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020;
  • L’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • L’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • Il Superbonus 110%.

Segnaliamo, in particolare, che per la compilazione e l’applicazione dello sconto ad una fattura, a differenza delle fatture tradizionali, al totale dovrà essere decurtato il 100%, il 90%, l’85%, il 75%, il 65% o il 50%,  e nelle note della fattura, in base al tipo di beneficio, andranno inserite le seguenti diciture:

  • Superbonus 110%

Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art.121 c.1 della legge 77 del 2020 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

  • Bonus casa

Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art.16-bis co.1 lett. a) e b) del TUIR e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

  • Ecobonus

Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art.14 del decreto legge n. 63/2013 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

  • Sismabonus

Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art. 16  commi da 1-bis a 1-septisdel decreto legge n. 63/2013 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

  • Case antisismiche

Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

  • Bonus facciata

Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art. 1, comma 219 e 220, della legge n. 160/2019 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

  • Fotovoltaico

Sconto in fattura applicato ai sensi dell’art.  16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

  • Colonnine di ricarica

Sconto in fattura applicato ai sensi dell’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013 e in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

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