Grazie al Decreto Rilancio (D.L. n. 34, del 19 maggio 2020), anche per gli interventi legati alle attività produttive è possibile optare per la “cessione del credito” e per lo “sconto in fattura”. In particolare, con la conversione in legge del Decreto Rilancio, tali opzioni sono quindi attivabili anche per gli interventi di messa in sicurezza dei capannoni industriali, che prevedono il recupero fiscale in 5 anni del 70% oppure dell’80% delle spese sostenute. La spesa massima che si può considerare è pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per ciascun anno fino al 2021. Per unità immobiliare si deve intendere l’identificazione del subalterno catastale. Per fruire del Sisma Bonus il capannone deve trovarsi in un comune classificato sismicamente in zona 1, oppure in zona 2 oppure in zona 3 (restano esclusi soltanto i comuni in zona 4, per i quali è possibile comunque accedere ad altri incentivi). Per saltare una classe di rischio, e ottenere il recupero del 70% della spesa, basta collegare tra di loro gli elementi prefabbricati (travi, pilastri e pannelli) mediante squadrette in acciaio progettate da un ingegnere ed eliminare le carenze di stabilità degli impianti, dei macchinari e delle scaffalature, in modo che non crollino durante l’evento sismico. Per saltare due classi di rischio, e ottenere il recupero fiscale dell’80% è un po’ più complicato, perché bisogna fare analisi di tipo globale e mettere in atto interventi generalmente più invasivi.

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