l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risoluzione n.34/2020 avente ad oggetto l’applicabilità delle detrazioni per Ecobonus e Sismabonus, agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali.

Nella risoluzione, l’Agenzia ripercorre la documentazione fornita a chiarimento dell’ambito applicativo delle agevolazioni, e le numerose controversie sorte nell’ambito dei recuperi a tassazione delle detrazioni d’imposta fruite da società immobiliari per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili locati a terzi o destinati alla vendita, qualificabili come beni merce. I rilievi si fondano, essenzialmente, sulla mancanza di un’espressa previsione normativa che limiti in tale senso la fruizione del beneficio e sulla finalità di interesse generale di risparmio energetico tutelata dalla norma agevolativa.

L’Agenzia ricorda che recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune sentenze sul tema, e riporta che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Analogo riconoscimento deve essere operato agli interventi antisismici. In base alla norma richiamata, fruiscono di quest’ultima detrazione, tra gli altri, i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su costruzioni adibite ad attività produttive.

Alla luce della disciplina sopra richiamata, conclude l’Agenzia, emerge l’esigenza di accomunare i due regimi, “ecobonus” e “sisma bonus”, sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.

Per consultare la risoluzione n.34/2020

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