Un testo di 50 pagine, 12 articoli e 9 allegati, che regola in maniera puntuale requisiti, prezzi e limiti massimi di spesa per l’accesso al super bonus per la riqualificazione energetica

La prima bozza del decreto attuativo MISE non si limita a definire il perimetro per l’ecobonus al 110 per cento, ma contiene novità anche per la “detrazione ordinaria” prevista per i lavori di riqualificazione energetica.

È proprio l’articolo 1 a specificare che il decreto non riguarda esclusivamente l’ecobonus al 110 per cento, ma definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni ordinarie per i lavori di efficienza energetica, così come del bonus facciate.

La bozza del decreto MISE fissa, inoltre, specifiche limitazioni all’accesso alle detrazioni fiscali. Nello specifico, l’accesso ai bonus edilizi viene impedito per interventi analoghi sullo stesso edificio o impianto effettuati da meno di 10 anni, nel caso si sia avuto accesso alle medesime agevolazioni fiscali.

Un articolo ad hoc è riservato agli adempimenti da porre in essere dal deposito al Comune della relazione tecnica, il rilascio dell’asseverazione, l’APE, la comunicazione ENEA, da inviare entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Il profilo che fa più discutere della bozza di decreto del MISE è il prezzario, con il duplice binario previsto per i lavori per i quali servirà l’asseverazione tecnica e per quelli per i quali sarà invece “sostitituibile” con certificazione del fornitore o installatore.

Per i lavori che comportano la necessità di redazione di apposita asseverazione, sarà il tecnico abilitato a certificare che i costi per tipologia di intervento sono più bassi o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali. In mancanza, i prezzi vanno determinati analiticamente, attraverso un procedimento che consideri tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

Per i lavori per i quali l’asseverazione è sostituibile con dichiarazione del fornitore o dell’installatore, invece, i prezzi di riferimento sono contenuti nell’allegato I del decreto.

E’ necessario evidenziare la mancanza di ufficialità di tali notizie, in quanto al MISE viene concesso ancora un po’ di tempo per la messa a punto delle regole definitive. Il decreto attuativo, infatti, è atteso entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto Rilancio, ovvero entro la metà del mese di agosto 2020.

Per Consultare la Bozza del Decreto Attuativo:

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